Art. 1.

      1.Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164, è inserito il seguente:

      «L'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico è ritenuto necessario soltanto se le modificazioni dei caratteri sessuali secondari ad opera delle terapie ormonali e dei trattamenti di carattere estetico non sono sufficienti a determinare il benessere e l'equilibrio psico-fisico dell'interessato allo scopo di attribuire allo stesso un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita».
      2. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parole: «In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dal primo comma».